Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992».